La creazione dell’Arbitro Bancario Finanziario è prevista dall’articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB), introdotto dalla legge sul risparmio (legge n. 262/2005). Secondo questa norma, le banche e gli altri intermediari finanziari sono obbligati ad aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.
Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) – che opera presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e ha affidato alla Banca d’Italia il compito di curarne l’organizzazione e il funzionamento.
La Banca d’Italia ha adottato il 18 giugno 2009 le disposizioni di attuazione della Delibera del CICR.
L’Arbitro Bancario Finanziario è composto da un Organo decidente e da una Segreteria tecnica.
L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione delle liti tra i clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari. È detto “stragiudiziale” perché offre un’alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe.
L’ABF è un organismo indipendente e imparziale che decide in pochi mesi chi ha ragione e chi ha torto. È un sistema nuovo da non confondere con la conciliazione o con l’arbitrato.
Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice ma se l’intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico.
Il cliente può rivolgersi all’Arbitro solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca o l’intermediario, presentando a essi un reclamo. Se non rimane soddisfatto neanche delle decisioni dell’Arbitro, può comunque rivolgersi al giudice.
La Banca d’Italia fornisce i mezzi per il funzionamento dell’ABF.
Potete andare la loro sito per qualsiasi informazione.
www.arbitrobancariofinanziario.it
A presto
